ART.46 - RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI -
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ED I SINGOLI CANDIDATI CHE NE ABBIANO INTERESSE POSSONO PRESTARE RICORSO AVVERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI, ENTRO 5 GG. DALLA DATA DI AFFISSIONE DEGLI ELENCJHI RELATIVI ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, ALLA COMMOSSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO.